(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2007) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'Amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso; Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o deposito; Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera e), della citata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze; Rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera g). della citata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge; Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. con cui e' stato approvato il «Regolamento contenente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato per l'attivita' di protezione civile», ai sensi del citato articolo 10 della legge regionale 64/1986, predisposto dalla Protezione civile della Regione; Visti altresi' i propri decreti 23 giugno 2004, n. 0204/Pres. e 7 agosto 2006, n. 0234/Pres. con cui sono stati approvati i Regolamenti recanti «Modifiche al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato per l'attivita' di protezione civile»; Considerato che l'applicazione del citato Regolamento ha fatto emergere la necessita' di apportare alcuni correttivi e miglioramenti al dettato del citato dispositivo, volti a garantire una maggior flessibilita' allo strumento del Piano tecnico annuale inerente la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato per l'attivita' di protezione civile; Ravvisata, pertanto, la necessita', per le motivazioni sopra indicate, di modificare il citato decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres./2002, al fine di rispondere con maggior puntualita' alle esigenze, in costante evoluzione, del Sistema regionale integrato della protezione civile; Ritenuto, quindi, di approvare il Regolamento relativo alle modifiche al Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile; Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 luglio 2007, n. 1831; Decreta: 1. E' approvato, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 10, primo comma, lettere b), e) e g). Modifiche al Regolamento contenente criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente Regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY