(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli Venezia
                  Giulia n. 34 del 22 agosto 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Premesso  che  l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.
64,   dispone   che  l'Amministrazione  regionale  assuma  a  propria
rilevante  funzione  -  da  svolgere  a livello centrale - quella del
coordinamento  di  tutte le misure organizzative e di tutte le azioni
nei  loro  aspetti  conoscitivi,  normativi e gestionali, anche se di
competenza  di  enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in
un  quadro  di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita'
delle  persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di
qualsivoglia  situazione  od  evento  che  comporti agli stessi grave
danno  o  pericolo  di grave danno e che per loro natura o estensione
debbano  essere  fronteggiate  con  misure  straordinarie,  nonche' a
garantire il tempestivo soccorso;
   Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  10, primo comma,
lettera    b),    della    citata   legge   regionale   n.   64/1986,
l'Amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti
agli  Enti  locali  singoli  od  associati  ed  alle  Associazioni di
volontariato   al   fine   di   dotare  le  rispettive  strutture  di
apparecchiature  e  di  impianti  di  rilevamento e comunicazione, di
attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o
deposito;
   Rilevato,  inoltre,  che,  ai  sensi  dell'art.  10, primo  comma,
lettera    e),    della    citata   legge   regionale   n.   64/1986,
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare corsi di
addestramento  alle  attivita' di protezione civile per gli operatori
addetti, nonche' simulazioni di emergenze;
   Rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera
g).  della  citata  legge  regionale  n.  64/1986,  l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali
singoli  od  associati per l'espletamento delle attribuzioni previste
agli articoli 7 e 8 della medesima legge;
   Visto  il proprio decreto 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. con cui e'
stato  approvato  il «Regolamento contenente i criteri e le modalita'
per  la  concessione  di  finanziamenti  agli  Enti locali singoli od
associati  ed  alle  Associazioni  di volontariato per l'attivita' di
protezione  civile»,  ai  sensi  del  citato  articolo 10 della legge
regionale 64/1986, predisposto dalla Protezione civile della Regione;
   Visti  altresi' i propri decreti 23 giugno 2004, n. 0204/Pres. e 7
agosto 2006, n. 0234/Pres. con cui sono stati approvati i Regolamenti
recanti   «Modifiche   al   Regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i
criteri  e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli Enti
locali  singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato per
l'attivita' di protezione civile»;
   Considerato  che  l'applicazione  del  citato Regolamento ha fatto
emergere la necessita' di apportare alcuni correttivi e miglioramenti
al  dettato  del  citato  dispositivo,  volti a garantire una maggior
flessibilita'  allo  strumento  del Piano tecnico annuale inerente la
concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed
alle  Associazioni  di  volontariato  per  l'attivita'  di protezione
civile;
   Ravvisata,  pertanto,  la  necessita',  per  le  motivazioni sopra
indicate,  di  modificare  il  citato  decreto  del  Presidente della
Regione  n.  0140/Pres./2002,  al  fine  di  rispondere  con  maggior
puntualita'  alle  esigenze,  in  costante  evoluzione,  del  Sistema
regionale integrato della protezione civile;
   Ritenuto,  quindi,  di  approvare  il  Regolamento  relativo  alle
modifiche  al  Regolamento  adottato con decreto del Presidente della
Regione  17  maggio  2002,  n.  0140/Pres.,  contenente  i  criteri e
modalita'  per  la  concessione  di  finanziamenti  agli  Enti locali
singoli  e  associati  e  alle  Associazioni  di  volontariato per le
attivita'  di protezione civile; Vista la legge regionale 31 dicembre
1986, n. 64;
   Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
   Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 27 luglio 2007,
n. 1831;
                              Decreta:
   1. E' approvato, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento
recante  «legge  regionale  31  dicembre  1986, n. 64, art. 10, primo
comma,  lettere  b),  e)  e  g).  Modifiche al Regolamento contenente
criteri  e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli Enti
locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le
attivita'  di protezione civile, approvato con decreto del Presidente
della  Regione  17 maggio 2002, n. 0140/Pres.», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.   Il  presente  Regolamento  sara'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
                                ILLY